Per indorare la pillola sul ddl che regola le intercettazioni si dice che costano, che violano la privacy, che con le intercettazioni si fa la pesca a strascico.
Poi sempre dall'utile lettura dei libri scritti da chi le leggi e i meccanismi della giustizia li conosce, scopri che esitono anche le intercettazioni "preventive" fatte dai servizi, da polizia e carabinieri, senza autorizzazione di nessun giudice, in base al solo sospetto di reato. Solo il procuratore capo viene avvisato, ma non è tenuto a sapere nulla dell'indagine in corso. Si usano solo per reati di mafia e terrorismo, e sono intercettazioni che non si possono usare in processo.
Primo problema: chi controlla il controllore? Perchè io dell'ex sismi (e delle sue deviazioni dell'era Pollari, Pompa, Mancini), mi fido poco.
Secondo problema: che fine fanno queste intercettazioni. Altro che archivio di Genchi ("Caso Genchi, contenuti dirompenti", pure la rima ci fanno): chi mi assicura che non vengano usate per crearsi un dossier con cui fare ricatti?
Terzo problema: lo dicono in pochi, ma queste intercettazioni preventive verrebbero estese per i reati "meno gravi" (mentre quelle regolamentate dalla magistratura sono limitate).
Scrive Vittorio Grevi:
Più precisamente, secondo questa proposta, lo strumento delle tradizionali intercettazioni «giudiziarie» (come tali eseguibili soltanto in presenza di «gravi indizi di reato», e quindi utilizzabili come prova nel processo) dovrebbe essere circoscritto «ai soli reati estremamente gravi», mentre nelle indagini per i reati meno gravi dovrebbe adottarsi lo strumento delle intercettazioni «preventive».
Il riferimento è ad una particolare figura di intercettazioni, eccezionalmente ammesse dal codice, su autorizzazione del pubblico ministero, per finalità di «prevenzione» dei più gravi delitti di terrorismo ovvero di criminalità anche mafiosa, e proprio per questa loro natura non suscettibili di impiego probatorio nel processo. Così, sulla scorta di uno schema analogo, dovrebbe avvenire — secondo Ghedini — anche per le intercettazioni preventive concernenti i reati di minore gravità, le quali quindi costituirebbero «unicamente un mezzo per orientare le indagini, non assumendo alcun valore di prova».
Posso fare la domanda, porre il quesito, oppure è già reato?
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